In Italia le forme di vita di coppia riconosciute dalla legge sono tre. L'unione civile e la convivenza di fatto sono regolate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinnà). L'unione civile è riservata alle coppie formate da due persone maggiorenni dello stesso sesso; la convivenza di fatto riguarda qualsiasi coppia stabile di maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, che non sia sposata né unita civilmente.
Confronto semplificato sulla base della legge 76/2016, del Portale europeo della giustizia e dell'Agenzia delle Entrate, verificato a ottobre 2026.| Aspetto | Matrimonio | Unione civile | Convivenza di fatto |
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| Chi può | Chi ha i requisiti previsti dal codice civile | Due persone maggiorenni dello stesso sesso | Due persone maggiorenni legate da un rapporto stabile di coppia, non sposate né unite civilmente e non parenti |
| Come nasce | Celebrazione civile o religiosa con effetti civili | Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, con due testimoni | Si accerta con la dichiarazione anagrafica al Comune |
| Doveri reciproci | Doveri reciproci previsti dal codice civile | Assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione ai bisogni comuni | Nessun dovere legale; si può regolare la contribuzione con un contratto di convivenza |
| Beni acquistati insieme | Comunione dei beni, salvo scelta della separazione | Comunione dei beni, salvo diversa convenzione | Ognuno resta proprietario di ciò che compra, salvo comunione scelta nel contratto |
| Eredità | Il coniuge è erede per legge | Stessi diritti successori del coniuge | Nessun diritto ereditario per legge; serve un testamento |
| Imposta di successione | 4% oltre 1 milione di euro per beneficiario | Come il coniuge | 8% senza franchigia (rientra tra «tutti gli altri soggetti») |
| Come finisce | Separazione e divorzio | Dichiarazione all'ufficiale di stato civile, poi domanda di scioglimento dopo tre mesi | Basta smettere di convivere; se c'è un contratto va risolto nelle forme di legge |
Il regime dei beni: comunione o separazione
Per il matrimonio il regime legale è la comunione dei beni: gli acquisti fatti durante il matrimonio, insieme o separatamente, diventano in genere comuni. Restano personali, per esempio, i beni che avevi prima, quelli ricevuti in dono o in eredità e quelli di uso strettamente personale. Si può scegliere la separazione dei beni con una dichiarazione nell'atto di matrimonio oppure con un atto pubblico successivo. È una scelta molto diffusa: secondo l'ISTAT nel 2024 l'ha fatta il 74,8% delle coppie che si sono sposate.
Per l'unione civile la legge 76/2016 prevede la stessa regola: comunione dei beni, salvo diversa convenzione. Ai conviventi di fatto invece non si applica nessun regime: ciascuno resta proprietario di ciò che compra, a meno che nel contratto di convivenza non scelgano la comunione dei beni.
Eredità: il punto più delicato per chi convive
Il coniuge e la parte dell'unione civile sono eredi per legge e hanno diritto a una quota riservata. Il convivente di fatto no: se non c'è un testamento, non eredita nulla. Con un testamento gli si può lasciare qualcosa, ma rispettando le quote che la legge riserva a figli e altri eredi legittimari. In più, per l'Agenzia delle Entrate il convivente non è né coniuge né parente, e quindi paga l'imposta di successione all'8% sull'intero valore ricevuto, senza franchigia.
La legge dà però al convivente un diritto importante sulla casa: se muore il partner proprietario della casa in cui vivevate, puoi continuare ad abitarci per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se è stata più lunga, fino a un massimo di cinque anni. Se nella casa vivono figli minori o figli con disabilità del convivente superstite, il periodo non può essere inferiore a tre anni.